Statuto

Statuto Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS

Articolo 1 - Costituzione – Denominazione - Sede

E’ costituita la Fondazione denominata: “FONDAZIONE LIMPE PER IL PARKINSON ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE” in breve “FONDAZIONE LIMPE ONLUS”.
La Fondazione ha sede in Roma, viale Somalia n. 133 (centotrentatré). Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Rappresentanze, Delegazioni e Uffici potranno essere istituiti in Italia e all’estero con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 1 bis – Articolo in vigore a decorrere dalla data di istituzione del RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

E’ costituita la Fondazione denominata: “FONDAZIONE LIMPE PER IL PARKINSON ENTE DEL TERZO SETTORE” in breve “FONDAZIONE LIMPE ETS”.
La Fondazione ha sede nel Comune di Roma e, ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in viale Somalia n. 133 (centotrentatre). Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Rappresentanze, Delegazioni e Uffici potranno essere istituiti in Italia e all’estero con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 – Scopi e durata

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue prevalentemente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale:

  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La Fondazione si propone il sostegno alla ricerca medico-scientifica tramite raccolta fondi e il sostegno alla formazione e alla divulgazione dell’informazione sulla malattia di Parkinson, i parkinsonismi, le distonie, le coree inclusa quella di Huntington, i tremori, le atassie e i restanti disturbi del movimento e le demenze e opera a livello nazionale e internazionale. La Fondazione si impegnerà quindi nel sostegno di ogni aspetto delle attività di ricerca medico-scientifica e in quello di divulgare le conoscenze relative ai disturbi sopraindicati. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali ai sensi dell’art.6 del DLgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge.
Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione. La Fondazione potrà inoltre porre in essere, in stretta collaborazione e interazione con Accademia LIMPE-DISMOV, tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese:

  1. la promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi di sensibilizzazione e di informazione rivolti ai pazienti, ai caregiver e alle associazioni pazienti;
  2. la collaborazione con Università, Centri di ricerca, Istituti di istruzione superiore e di formazione, Istituti a carattere scientifico e Aziende sanitarie con lo scopo di sostenere la ricerca scientifica attraverso raccolta di fondi;
  3. la promozione e l’elaborazione di studi e ricerche anche con erogazione di fondi;
  4. la predisposizione e la realizzazione di periodici di divulgazione e di informazione;
  5. la realizzazione, la gestione e la conservazione di raccolte dati clinici laboratoristici e strumentali a scopo di ricerca;
  6. l’istituzione di premi e/o borse di studio anche in raccordo con la comunità scientifica, con le Università e con gli Istituti di istruzione superiore o specialistica, gli Istituti a carattere scientifico e le Aziende sanitarie, Enti privati, singoli privati, o altre ETS. La Fondazione opererà nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e, quindi, previo il conseguimento di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e iscrizioni eventualmente richieste;
  7. è esclusa ogni attività diversa da quelle menzionate all’art. 2 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

La Fondazione si propone inoltre di promuovere progetti scientifici a livello nazionale e internazionale da svolgere individualmente o in collaborazione con Accademia LIMPE-DISMOV e con altre società scientifiche.

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. dal fondo di dotazione originario, disposto dai Soci fondatori come risulta dall’atto costitutivo;
  2. dalle elargizioni fatte da altri Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
  3. dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
  4. dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, anche in osservanza della lettera d), comma 1 dell’art. 10 del D.L.vo n. 460/1997;
  5. da ogni altro incremento derivante dalle attività svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, purché nei limiti delle attività di interesse generale e quelle secondarie, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge.

Articolo 4

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione dispone:

  1. dei redditi del patrimonio di cui all’articolo 3;
  2. delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o privati interessati ai suoi fini che non siano destinati a incremento del patrimonio;
  3. delle somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
  4. delle somme che pervengano alla Fondazione con la già precisa destinazione delle finalità o dei progetti di ricerca sempre rientranti negli scopi espressi nel presente statuto a cui devono essere destinate;
  5. delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, a uso diverso dall’incremento del patrimonio;
  6. delle somme e contributi che pervengono alla Fondazione da parte di terzi, pubblici o privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, le quali non siano destinate a incremento del patrimonio. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione;
  7. è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
  8. ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Organi della Fondazione e bilancio

Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

  • il Presidente della Fondazione;
  • il Segretario;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Tecnico Scientifico;
  • l’Organo di Controllo.

Articolo 6 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Egli dura in carica due anni e non è rieleggibile; la sua carica è gratuita e ha le seguenti funzioni: nominare attribuzioni e conferire delega a persone facenti parte dei propri uffici organizzativi e amministrativi sulla ordinaria amministrazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni di Presidente sono svolte dal Segretario.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero cinque membri designati dall’Accademia LIMPE-DISMOV - Accademia Italiana per lo Studio della Malattia di Parkinson e dei Disordini del Movimento, con sede in Roma, Viale Somalia 133, C.F. 06153530586.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente nell’ambito dei membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 (due) anni e la loro carica è gratuita. In caso di dimissioni o di passaggio ad altro incarico dei componenti, l’organismo che ha potere di nomina ne propone uno per la sostituzione.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione provvede a:

  • stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 2 del presente Statuto;
  • redigere il bilancio annuale consuntivo;
  • approvare i regolamenti della Fondazione, ove opportuno;
  • deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni anche immobiliari;
  • delegare specifici compiti ai membri del Consiglio di Amministrazione ovvero tra accademici ed esperti nei settori di interesse per gli scopi dell’Istituto;
  • nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
  • nominare i componenti dell’Organo di Controllo;
  • nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale, funzione che può essere attribuita all’Organo di Controllo;
  • deliberare eventuali modifiche statutarie;
  • costituire il Fondo Vincolato a tutela dei terzi con le modalità previste dalla legge;
  • deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
  • svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

Per modificare lo statuto nonché per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei 5 (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Esso deve essere convocato almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. I Consigli possono essere tenuti anche in audio conferenza, video conferenza o con altra modalità che assicuri la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito. I Consigli avverranno nella sede indicata nella convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 3 (tre) dei cinque componenti e delibera a maggioranza assoluta e quindi con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri salvo che il presente statuto non richieda maggioranze qualificate. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e da un componente del Consiglio stesso che funge da Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione, detti anche amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di Comitati il cui scopo è quello di implementare l’attuazione delle iniziative statutarie della Fondazione. La costituzione e il funzionamento dei Comitati può essere disciplinata da un Regolamento ad hoc. Tali Comitati dovranno interagire e recepire quanto deciso dagli organi sociali della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare inoltre la creazione di gruppi di studio multidisciplinari con l’obiettivo di implementare progetti scientifici volti al trattamento e alla cura delle malattie elencate tra le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 9 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su proposta del Presidente e rimane in carica per due anni e non è rieleggibile. Vigila sulla cura e sull’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul funzionamento degli uffici organizzativi di cui ha il diretto controllo, si incarica della preparazione dei programmi di attività della Fondazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, nonché del successivo controllo dei risultati.

Articolo 10 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 7 (sette) e un massimo di 15 componenti ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Coordinatore e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo della suindicata Accademia LIMPE-DISMOV, con sede in Roma, ovvero tra accademici ed esperti nei settori di interesse per gli scopi dell’Istituto ovvero tra personalità che abbiano interesse a perseguire le finalità istituzionali della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, tra l’altro, funzioni di organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e, in quanto tale, ha facoltà di formulare proposte nei confronti del Consiglio stesso in ordine a tutte le materie oggetto delle attività dell’Istituto. Il Comitato Tecnico Scientifico elabora un piano annuale e/o pluriennale delle attività di studio, ricerca e formazione, indicando, in linea di massima, i progetti da sviluppare prioritariamente. Il piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Coordinatore che ne assicura la funzionalità e l’organizzazione. Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico deve essere anche convocato il Presidente della Fondazione il quale, in caso di impedimento, può delegare il Segretario o un altro membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 11 - Organo di controllo

L’obbligatorietà dell’Organo di Controllo è prevista dalla legge; la nomina spetta al Consiglio di Amministrazione. L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Se monocratico deve essere composto da un revisore legale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri, dagli stessi. Il Presidente deve risultare iscritto nel registro dei revisori contabili, gli altri membri dovranno essere nominati secondo quanto previsto all’Art. 2397-Comma 2 del Codice Civile. L’Organo di Controllo dura in carica tre anni e i componenti dello stesso possono essere riconfermati. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’intero Organo di Controllo è costituito da revisori iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo ha inoltre il compito di:

  • vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell’attività della Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • presentare al Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo contabile ed economico-finanziario;
  • provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio di Amministrazione;
  • monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
  • attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore;
  • provvedere a quant’altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

I componenti dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

La revisione legale è svolta, se obbligatoria ai sensi di legge o se richiesta dal Consiglio di Amministrazione, da un revisore legale, o da una società di revisione oppure dallo stesso Organo di Controllo, purché costituito per intero da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’incarico di Organo di Controllo e/o di revisore legale è conferito dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 – I Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e del Comitato Tecnico Scientifico devono essere trascritti su apposito registro, regolarmente bollato e numerato, in ordine cronologico e sottoscritti rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell’Organo di Controllo e del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 14 – Il Bilancio

L’esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.
Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall’art.13 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Articolo 15 – Utili di gestione

Gli utili di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 16 – Scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di estinzione per qualunque causa, dopo avere provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, le attività ed i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, in conformità degli scopi della Fondazione ed escluso qualsiasi rimborso, ad altri enti del Terzo Settore indicati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 17 - Norme residuali

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.